Doppio cognome per il minore: non basta la volontà dei genitori
Respinta l’istanza presentate da due donne, legate dall’unione civile, e relativa a vedere assegnato alla bambina non solo il cognome della madre biologica ma anche quello della compagna di quest’ultima

La volontà espressa dalla madre biologica – di una minore – e dalla compagna, a cui è legata tramite unione civile, non è sufficiente per spingere il Prefetto ad accogliere la richiesta da loro avanzata per l’ottenimento del cambio di cognome della bambina. Di conseguenza, la minore può continuare ad avere il solo cognome della madre biologica, senza l’aggiunta di quello della compagna della genitrice. I giudici chiariscono che, ragionando in maniera ampia, l’istanza di mutamento del cognome della persona minore d’età deve essere di regola presentata congiuntamente dai genitori, ma la loro concorde volontà non limita in alcun modo il potere discrezionale del Prefetto nella valutazione di detta istanza e nell’eventuale risposta negativa. In sostanza, la concorde volontà dei genitori è condizione necessaria ma non sufficiente per il mutamento del cognome del minore e non può esimere, quindi, l’amministrazione dall’effettuare quel delicato bilanciamento tra i diversi interessi pubblici e privati che vengono in rilievo in tale materia. Nel caso preso in esame dai giudici, perciò, il Prefetto ha legittimamente ritenuto che il mutamento di cognome richiesto dalla madre biologica per la figlia non potesse essere disposto poiché incideva contemporaneamente su un diritto fondamentale e sull’interesse primario all’identità personale della minore, nonché sull’interesse pubblico alla tendenziale stabilità del cognome della persona umana. (Sentenza 245 del 25 agosto 2022 del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna)