Drastica contrazione del reddito dell’ex marito: va ridotto il mantenimento che egli deve versare all’ex moglie e ai figli
La diminuzione delle complessive risorse economiche a disposizione dell’uomo hanno comportato un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata in sede di determinazione dell’assegno

Va ridotto il peso economico a carico dell’uomo per il mantenimento della moglie e dei figli se egli dimostra in concreto di avere subito una drastica contrazione del proprio reddito. Esemplare il caso preso in esame dai giudici: nello specifico, l’uomo, un ingegnere edile, ha documentato di essere passato da un compenso mensile lordo, all’epoca della separazione, di oltre 16.000 euro a quello di circa 5.000 euro, in forza di contratti di consulenza. L’effettivo venire meno di una delle fonti di reddito a disposizione dell’uomo non può essere irrilevante, osservano i giudici. Ciò anche alla luce del principio secondo cui, in tema di assegno di mantenimento, i giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi non sono ravvisabili nella mera perdita, da parte del coniuge obbligato a versare l’assegno, di un cespite o di un’attività produttiva di reddito, dovendosi accertare, come avvenuto in questo caso, che la perdita si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche a sua disposizione, così da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell’assegno. (Ordinanza 24245 del 4 agosto 2022 della Corte di Cassazione)