DURC alla società che ha presentato domanda di concordato in bianco, anche se su di essa pesano alcuni debiti contributivi
I giudici osservano che in caso di concordato preventivo in bianco è automatica l’esclusione del pagamento dei debiti contributivi sorti precedentemente all’apertura del procedimento

Quei crediti vanno soddisfatti all’interno del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ciò comporta che il mancato pagamento dei debiti contributivi non può comportare effetti di tipo sanzionatorio, neppure con riferimento all’ipotesi di mancato rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. I giudici precisano che ricorrono comunque i presupposti per il rilascio del DURC, trovando applicazione la legge del 2015 in forza della quale la regolarità contributiva sussiste anche in ipotesi di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni normative. Indiscutibile, quindi, il diritto della società che presenta domanda di concordato in bianco ad ottenere da INAIL, INPS e Cassa Edile il rilascio del DURC, pur non avendo la società provveduto, nei mesi anteriori alla presentazione dell’istanza, al versamento dei contributi cui era tenuta. (Ordinanza del 20 aprile 2022 del Tribunale di Milano)