Edilizia residenziale pubblica, il prezzo massimo di cessione può essere eliminato con l’affrancazione

Respinta la linea di pensiero secondo cui per gli immobili realizzati grazie all’edilizia agevolata l’obbligo di contenere i prezzi di cessione grava soltanto sul costruttore, ma non sull’acquirente dell’immobile che intenda, a sua volta, rivenderlo

Edilizia residenziale pubblica, il prezzo massimo di cessione può essere eliminato con l’affrancazione

In materia di edilizia residenziale pubblica, alla luce degli interventi legislativi risalenti al 2011 e al 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando esso non venga eliminato con la procedura di affrancazione. Tale vincolo sussiste sia per le cosiddette convenzioni PEEP sia per le cosiddette convenzioni Bucalossi. I giudici precisano poi che la procedura di affrancazione finalizzata all’eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica è consentita anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della norma del 2011. Ovviamente, però, la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili. Respinta, quindi, la linea di pensiero secondo cui per gli immobili realizzati grazie all’edilizia agevolata l’obbligo di contenere i prezzi di cessione grava soltanto sul costruttore, ma non sull’acquirente dell’immobile che intenda, a sua volta, rivenderlo. (Sentenza 21348 del 6 luglio 2022 della Corte di Cassazione

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