Esecuzione forzata concorsuale anche sugli immobili di edilizia agevolata
Possibile per la curatela procedere alla vendita di detti alloggi, ovviamente nell’interesse di tutti i creditori

Nessun dubbio sulla astratta assoggettabilità degli immobili realizzati da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, poi fallita, in regime di edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata, ad esecuzione forzata concorsuale. Di conseguenza, si deve ritenere non precluso alla curatela di procedere, nell’interesse di tutti i creditori, alla vendita a terzi di detti alloggi, indipendentemente dal possesso, da parte dell’acquirente, dei requisiti prescritti per la cessione originaria degli stessi immobili, in quanto vendita che non presenta alcun rischio di contaminazioni di tipo speculativo. E questo ragionamento vale anche nel caso di beni che non abbiano ancora realizzato la loro finalità. Tuttavia, alla luce della normativa risalente al dicembre 2020, può essere disposta dal giudice delegato, ai sensi della legge fallimentare, la sospensione della liquidazione fallimentare degli immobili in regime di edilizia pubblica agevolata ove sussista l’esigenza di consentire agli enti territoriali dove sono collocati di acquisire notizia della procedura e di intervenire al fine di garantire la destinazione sociale degli immobili, mediante l’attivazione (al di fuori della procedura esecutiva o fallimentare) dei rimedi previsti dalle singole convenzioni (risoluzione/decadenza, domanda di rivendicazione/restituzione degli immobili). Ciò significa che laddove gli enti territoriali siano stati tempestivamente coinvolti nella programmazione della liquidazione fallimentare, siano intervenuti nella procedura di vendita e non abbiano ritenuto di adottare, né internamente né esternamente alla procedura fallimentare, alcuna iniziativa, non sussiste alcuna esigenza di disporre la sospensione delle operazioni di vendita. (Decreto del 19 giugno 2022 del Tribunale di Parma)