Fallimento dell’impresa e procedura pre-pack: possibile derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori

Plausibile, nello specifico, rilevare i contratti di lavoro ma prevedere identiche mansioni e condizioni economiche meno favorevoli

Fallimento dell’impresa e procedura pre-pack: possibile derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori

A fronte del fallimento dell’impresa e del contemporaneo trasferimento del patrimonio – nell’ambito di una procedura di pre-pack – il cessionario ha la possibilità di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori. A patto, però, che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari. Riflettori puntati su un gruppo costituito da diverse società attive nel settore del commercio all’ingrosso di pesce e frutti di mare. Nel corso degli anni 2011 e 2012 il gruppo accumulato rilevanti perdite finanziarie e, nel 2013, a quattro società del gruppo viene inflitta una sanzione pecuniaria di 27.000.000 di euro. Nessuna banca accetta di finanziare tale sanzione pecuniaria e allora viene avviata una procedura di pre-pack, ossia una prassi, nel diritto dei Paesi Bassi, che ha l’obbiettivo di consentire, durante la procedura fallimentare, una liquidazione dell’impresa in attività che soddisfi al meglio i creditori e che mantenga, per quanto possibile, l’occupazione. Due società del Paese hanno rilevato la maggior parte delle attività commerciali del gruppo in base a un accordo di cessione del patrimonio, e in conformità a tale accordo hanno rilevato i contratti di lavoro di circa due terzi dei dipendenti del vecchio, affinché essi svolgessero lo stesso lavoro, ma a condizioni meno favorevoli. Tale passaggio è ritenuto corretto dai giudici comunitari, i quali precisano però che, in caso di trasferimento predisposto nell’ambito di una procedura di pre-pack, e a condizione che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari, il cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori. (Sentenza del 28 aprile 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

News più recenti

Mostra di più...