Gradino rotto all’uscita del palazzo: colpevole anche la persona danneggiata che non ha tenuto conto che la rampa di scale era bagnata
Palese la responsabilità del Condominio. Palese anche l’imprudenza della persona danneggiata, che ottiene un risarcimento ridotto

Colpevole anche la persona che scendendo le scale di uno stabile finisce a terra a causa di un gradino rotto. Indiscutibile la responsabilità del Condominio, vista la scarsa manutenzione della struttura, ma per i giudici è palese anche l’imprudenza della persona danneggiata che non ha tenuto un comportamento di massima cautela, avendo completamente ignorato il fatto che l’intera rampa era bagnata. Logico, quindi, ridurre il risarcimento riconosciuto alla vittima della caduta. La caduta si è verificata lungo la scala esterna di un edificio. E la persona danneggiata ha citato in giudizio il Condominio, chiedendo di dichiararne la responsabilità per l’incidente e di condannarlo al risarcimento dei danni per le lesioni patite, e spiegando che nel percorrere la scalinata è caduta rovinosamente a causa del fatto che un gradino mancava di parte del piano di calpestio ed inoltre recava tracce di sostanze liquide che lo rendevano scivoloso. Per i giudici è palese la responsabilità del Condominio, poiché la condizione pericolosa, ossia il gradino rotto, non era completamente visibile, essendo posto in penombra. Tuttavia, l’intera rampa di scala risultava completamente bagnata, circostanza questa che, osservano i giudici, avrebbe dovuto imporre alla persona la massima cautela nello scendere le scale. In sostanza, la vittima della caduta è corresponsabile con il Condominio per aver contribuito con un comportamento negligente ed imprudente a cagionare la caduta ed i consequenziali danni patiti. (Sentenza del 22 giugno 2022 del Tribunale di Torre Annunziata)