Gratuito patrocinio, dichiarare anche i redditi familiari se la residenza formale del soggetto è smentita dalla convivenza con moglie e figli
Respinta la richiesta avanzata da un uomo, inchiodato dalle omissioni sul fronte reddituale

Niente gratuito patrocinio per il soggetto che dichiara falsamente un reddito basso, omette di dichiarare i redditi percepiti dal suo nucleo familiare e, soprattutto, bluffa anche sul fatto di avere dimorato con moglie e figli presso la casa di famiglia. A inchiodarlo è la constatazione che in quell’appartamento egli ha scontato il periodo di sorveglianza speciale, nonostante il dato formale ne attestasse la residenza in un altro immobile. Per i giudici i dati probatori sono inequivocabili. In particolare è indiscutibile la situazione di convivenza dell’uomo con la moglie e con i figli, e ciò comporta la cumulabilità del suo reddito con i redditi dei familiari, in quanto solo formalmente egli aveva mantenuto la residenza altrove. I giudici ricordano che in materia di gratuito patrocinio il concetto di convivenza non è necessariamente collegato alla coabitazione, ma aggiungono che proprio nel procedimento per il quale l’uomo ha presentato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato individuato quale luogo funzionale all’esecuzione della misura di esecuzione penale esterna l’abitazione dove risiedono la moglie e i figli, allegando la ripresa della relazione coniugale e la normalizzazione dei rapporti familiari. (Sentenza 4322 dell’8 febbraio 2022 della Cassazione)