Il marito che nasconde una cimice nella macchina dell’ex moglie, ma non è colpevole di interferenze illecite nella vita privata

I Giudici ritengono che non possa configurarsi il reato di interferenze illecite nella vita privata nel caso in cui il marito nasconda nella vettura dell’ex moglie avvocata una cimice. Impossibile parlare di violazione della privacy se l’ex marito nasconde un dispositivo GPS nell’automobile riuscendo così ad ascoltare le conversazioni della donna.

Il marito che nasconde una cimice nella macchina dell’ex moglie, ma non è colpevole di interferenze illecite nella vita privata

L’ex moglie, tra l’altro avvocata, trova nella propria vettura un dispositivo GPS (c.d. cimice) nascosto dall’ex marito. Il dispositivo era dotato di microfono con il quale il marito ascoltava le conversazioni dell’ex consorte. Adito il giudice di primo grado, questi condannava il marito a 6 mesi di reclusione e a risarcire l’ex moglie per il danno subito per il reato di interferenze illecite nella vita privata. Proposto appello da parte dell’uomo, la Corte lo assolve affermando che la vettura dove era stato occultato il dispositivo non costituisce privata dimora.

Proposto ricorso per cassazione, i Giudici di legittimità concordano con l’assoluzione emanata in appello. I Giudici sottolineano che «l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame, esso sia, sin dall'origine, strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione». Inoltre, continua il Collegio, non è possibile parlare di interferenze illecite nella vita privata sulla base della «condotta di colui che installi nell'auto di un soggetto» un dispositivo tale da «consentire la ripresa sonora di quanto accada in quell’auto». Questo anche alla luce del fatto che oggetto di tutela nel reato di interferenze illecite nella vita privata «è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nel reato di violazione di domicilio, ossia abitazione od altro luogo di privata dimora o relative appartenenze» mentre nell’elenco non è compresa «l'autovettura che si trovi sulla pubblica via». (Cass. pen., sez. V, ud. 26 ottobre 2023 (dep. 29 gennaio 2024), n. 3446)

 

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