Il pericolo di contagio da COVID-19 in patria non basta per accogliere in Italia lo straniero
Negata la protezione umanitaria a un cittadino nigeriano. Insufficiente il riferimento ai problemi in patria a causa della pandemia

Il pericolo di contagio da COVID-19 in patria non basta per concedere allo straniero la protezione umanitaria in Italia. Non può essere sufficiente il generico riferimento alla possibilità di contrarre la malattia in patria, mentre è necessario, invece, fornire elementi concreti a dimostrazione del maggiore rischio di contagio, anche a causa delle scarse cure disponibili, nel Paese di origine dello straniero. Nella vicenda presa in esame dai giudici, la richiesta di protezione è stata presenta da un uomo originario della Nigeria, il quale si è anche soffermato sul possibile rischio di contrarre il COVID-19 in caso di rientro in patria. I giudici di Cassazione, però, escludono l’ipotesi di violazione del diritto alla salute dello straniero a causa del COVID-19. Ciò perché in presenza di una pandemia non può essere sufficiente la mera allegazione del rischio teorico del contagio, che – proprio in ragione del carattere pandemico dell’evento – sussiste anche al di fuori del contesto territoriale del Paese di origine dello straniero. Ecco perché occorre una specifica allegazione di elementi concreti dai quali sia possibile ricavare che, in una determinata situazione sociale o territoriale, il rischio di contagio sia maggiore, ovvero che sussista un pericolo specifico, correlato al quadro sanitario dell’individuo, anche in relazione alla scarsità delle cure disponibili nel Paese di origine. (Ordinanza 7046 del 3 marzo 2022 della Cassazione)