Il titolare della scuola guida non può essere accusato di corruzione

La sua posizione non è infatti qualificabile come “pubblico ufficiale” requisito soggettivo richiesto dal codice penale per la configurazione del delitto di corruzione

Il titolare della scuola guida non può essere accusato di corruzione

La questione è sorta dopo che il Tribunale del riesame di Brescia aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti di un soggetto indagato per falsità ideologica e corruzione. Si trattava del titolare di una scuola guida che, secondo l’accusa, aveva certificato falsamente lo svolgimento delle lezioni di parte dei docenti, in cambio del versamento di somme di denaro. Il capo d’accusa contestava anche l’apposizione di false firme di presenza alle lezioni con conseguente rilascio dell’attestato di superamento del corso per la guida di mezzi pesanti, inducendo in errore i funzionari della Motorizzazione Civile che avevano poi rilasciato la patente ai partecipanti paganti.

La difesa ha proposto ricorso in Cassazione. In particolare, il ricorso contesta l’insussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al titolare della scuola guida con conseguente impossibilità di configurare il reato di corruzione. Il ricorso coglie nel segno.

La Cassazione ricorda che la nozione di pubblico ufficiale risultante dalla legge n. 86/1990 si basa su una concezione oggettivo-funzionale. Secondo l’art. 357 del codice penale «è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». In altre parole, unico criterio determinante è la natura dell’attività effettivamente espletata dal soggetto, anche se agisce come “privato”.

Tornando al nostro caso, il giudice di Brescia ha erroneamente ritenuto che l’imputato rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale basandosi sulla presunta attività di attestazione. Come infatti ha sottolineato la difesa, l’uomo non ha mai rilasciato le Carte Qualificazione Conducenti, attività riservata invece ai funzionari della Motorizzazione Civile. L’uomo finito sotto processo, dal canto suo, si limitava alla sola organizzazione dei corsi per coloro che volessero successivamente sostenere l’esame presso la Motorizzazione Civile.

Il ricorso viene quindi accolto e la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame (Cass. pen., sez. VI, ud. 13 marzo 2024 (dep. 21 giugno 2024), n. 24731).

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