Illegittimo l’ampliamento del manufatto abusivo oggetto di un procedimento di condono
Evidenti le modifiche apportate rispetto al primo accertamento. Non applicabile il cosiddetto secondo condono

Se è in corso un procedimento relativo alla richiesta di condono per un manufatto realizzato abusivamente, allora su quello stesso manufatto gli unici interventi edilizi consentiti sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione. Non accettabili, invece, lavori che arrivano sino all’ampliamento del manufatto o addirittura alla sua demolizione per una successiva ricostruzione, tra l’altro con l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari. Ciò perché la normativa sul condono impone la permanenza dell’immobile da regolarizzare. Nella vicenda presa in esame dai giudici è l’analisi delle risultanze documentali che ha consentito di evidenziare la palese difformità fra il manufatto accertato nel 1985 e l’oggetto dell’istanza di condono del 1986, successivamente accertato nel 2016, avente consistenza ben al di là del mero completamento consentito dalla legge. Tale evidente difformità esclude la condonabilità ulteriore richiesta dal proprietario del manufatto. E non è invocabile, precisano i giudici, l’applicazione d’ufficio del cosiddetto secondo condono. (Sentenza 1215 del 21 febbraio 2022 del Consiglio di Stato)