Inammissibile il ricorso mirato a una mera vittoria simbolica

Decisiva la constatazione della mancanza di possibili conseguenze pratiche per la parte

Inammissibile il ricorso mirato a una mera vittoria simbolica

Inammissibile l’azione giudiziaria – il ricorso in Cassazione, nello specifico – mirata dalla parte ad ottenere solo una sorta di vittoria simbolica, senza alcuna conseguenza pratica. Nella vicenda presa in esame dai giudici, e originata dall’opposizione a una cartella esattoriale, a essere contestata dal privato cittadino nel contenzioso con il Comune e con l’Agenzia delle Entrate, è solo la parte di sentenza con cui i giudici hanno disposto la compensazione delle spese nei confronti del Fisco e dell’ente locale, condannando solo l’agente della riscossione. I giudici sanciscono che il cittadino non ha alcun interesse ad impugnare la declaratoria di difetto di legittimazione di un secondo Comune, salvo che per un’eventuale condanna alle spese del giudizio anche nei suoi confronti. Difatti, l’appello del cittadino è stato integralmente accolto quanto alla liquidazione delle spese nei confronti dell’agente della riscossione e, dunque, l’unico interesse sotteso alla censura sarebbe quello di una condanna in solido anche nei confronti del secondo Comune. (Ordinanza 4766 del 14 febbraio 2022 della Cassazione)

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