Incidente causato dall’ambulanza: condannato il conducente nonostante luci e sirene accese
Le regole di comune prudenza e diligenza devono essere rispettate dal conducente dell’ambulanza, nonostante il codice della strada lo esoneri espressamente dal rispetto della segnaletica, degli obblighi e dei divieti della circolazione stradale in caso di emergenza.

Ambulanza a sirene spiegate passa con il rosso e impatta con una moto: i due centauri, entrambi minorenni, finiscono a terra riportando gravi lesioni personali. Questa, in sintesi, la dinamica dell’incidente che ha portato all’apertura del procedimento penale a carico del conducente dell’ambulanza.
Pur riconoscendo il concorso di colpa, nella misura del 30%, al conducente della moto, i giudici di merito hanno condannato l’imputato per la violazione delle norme del codice della strada e, in particolare, per aver attraversato l’incrocio regolato da impianto semaforico senza osservare le regole di prudenza, attenzione e diligenza, ovvero senza soluzione di continuità e senza prestare attenzione a chi aveva già impegnato l’area di intersezione.
La difesa dell’uomo ha proposto ricorso in Cassazione (Cass. Pen., sez. IV, ud. 21 novembre 2023 (dep. 1° febbraio 2024), n. 4316). Le censure sollevate non colgono nel segno.
Secondo la Corte, infatti, la ricostruzione del sinistro e il conseguente addebito della colpa generica e specifica risultano corrette. Il semaforo era infatti verde per il ciclomotore e rosso per l’ambulanza. Lo scontro era dunque stato causato, in maniera preponderante, dalla condotta negligente del ricorrente.
Lato normativo, l’art. 177, comma 2, c.d.s. prevede che i conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, protezione civile e autoambulanze, nell’espletamento di servizi di urgenza, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico di allarme e quello visivo della luce blu, non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, le prescrizioni segnaletiche e le norme di comportamento in genere, salvo la presenza di agenti del traffico e l’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. Secondo la costante giurisprudenza, dunque, fermo restando che in tali situazioni il conducente del veicolo non è sanzionabile per le eventuali violazioni commesse, la disciplina derogativa non può giustificare la creazione ingiustificata di situazioni di rischio per altre persone (v. Cass. pen. sez. 4 n. 28178 del 06/07/2021).
Nel caso di specie, l’imputato pur procedendo alla guida dell’ambulanza con luci e sirene accese, avrebbe dovuto sincerarsi dell’eventuale presenza di altri veicoli che avevano già occupato l’area di intersezione stradale.
Il ricorso non può, in conclusione, trovare accoglimento.