Incidente stradale e responsabilità condivisa

In un incidente stradale a catena tra veicoli in movimento, entrambi i conducenti sono presumibilmente colpevoli in egual misura, a meno che non dimostrino di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Se non c'è prova liberatoria, nessuno può essere condannato al 100% del risarcimento

Incidente stradale e responsabilità condivisa

Nel caso specifico, un automobilista danneggiato ha visto respinta la sua richiesta di risarcimento in appello, mentre la controparte ha ottenuto il risarcimento per i danni materiali subiti. Le versioni dei fatti fornite dalle parti coinvolte nell'incidente erano contrastanti: da un lato, il primo automobilista affermava di essere stato tamponato mentre era fermo in coda per uscire dal casello, dall'altro lato, il secondo automobilista sosteneva di essere stato tamponato mentre era già incolonnato in corsia Telepass.

La Corte d'appello ha rivalutato le prove e ha deciso che entrambi i conducenti erano colpevoli in modo uguale, in base alla presunzione di colpa per non aver mantenuto la distanza di sicurezza ed ha anche stabilito che la sequenza degli eventi non era stata dimostrata in modo chiaro. Il conducente che ha presentato ricorso si lamentava del fatto che, nonostante la presunzione di responsabilità condivisa, la Corte aveva concesso integralmente il risarcimento all'altro conducente.

La Corte di cassazione ha riconosciuto, quindi, che entrambi i conducenti erano presumibilmente colpevoli in egual misura, ma ha deciso di ridurre l'ammontare del risarcimento di metà, anziché distinguerlo tra danni anteriori e posteriori.

Cassando la sentenza precedente, il Collegio ha deciso di ridurre l'ammontare del risarcimento in base alla presunzione di colpa condivisa. Non c'erano ulteriori fatti da accertare, quindi la Corte Suprema ha deciso di dimezzare l'importo del risarcimento precedentemente stabilito dal giudice di merito. (Cass. civ., sez. III, sent., 7 giugno 2024, n. 15923)

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