Indennizzo minimo se i gravi danni alla vettura non collimano con le modalità dell’incidente
Diversi gli elementi che certificano come l’impatto tra i veicoli coinvolti non sia stato violento
Indennizzo minimo per automobilista e passeggero se dalle deposizioni testimoniali si può trarre la conclusione che lo scontro fra la loro vettura e un altro veicolo c’è stato ma non è stato violento. A corroborare questa visione, poi, anche la constatazione, nella vicenda presa in esame, che la vettura danneggiata procedeva lentamente mentre la vettura che l’aveva tamponata stava uscendo in retromarcia da un parcheggio e quindi anche la sua velocità era minima. Per completare il quadro, comunque, i giudici sottolineano che è mancata ogni descrizione dei danni da parte dei testimoni e che non è stata prodotta alcuna foto del mezzo danneggiato incidentato e, infine, che non è stato chiesto l’intervento della forza pubblica. Inoltre è stato posto in rilievo il fatto che i danni risultanti dalla fattura di riparazione dell’auto non appaiono compatibili con le modalità del sinistro così come descritte, e quindi essi non possono essere posti in collegamento con l’incidente. A certificare, infine, la modestia dell’impatto anche la circostanza che i danni personali patiti dal conducente e dal trasportato non erano compatibili con un urto grave come quello poi descritto nell’azione risarcitoria contro la compagnia assicurativa. (Ordinanza 13153 del 27 aprile 2022 della Corte di Cassazione)