Infortunio scolastico: quando l'assicurazione può essere esclusa dalla causa promossa dai genitori dello studente?
Il contratto assicurativo riguarda i danni imputabili direttamente all'istituto scolastico o le lesioni subite dagli studenti, di cui il Ministero è responsabile? Questa la questione affrontata dalla Corte di cassazione nella causa in esame

I genitori di un ragazzo citavano l'istituto scolastico del figlio in giudizio per chiedere il risarcimento per i danni da lui subiti durante l'orario scolastico a causa di una caduta che gli aveva provocato lesioni al mento. A sua volta, l'istituto scolastico coinvolgeva la compagnia assicurativa. Tuttavia, in prima istanza, il giudice dichiarava che l'istituto e la compagnia assicurativa non erano responsabili e dichiarava il Ministero dell'Istruzione assente, condannandolo al risarcimento del danno.
Il Ministero dell'Istruzione ricorreva in Corte d’Appello, ma il Tribunale confermava la decisione di primo grado, sostenendo che non era stata dimostrata l'assenza di colpe per il danno. Di conseguenza, il Ministero presentava ricorso in Cassazione, lamentando l'esclusione della compagnia assicurativa chiamata in causa dall'istituto scolastico.
La Cassazione accoglieva il ricorso del Ministero, sottolineando che il danno era imputabile al Ministero e non all'istituto scolastico. Questo perché, se l'istituto non è responsabile per il danno, l'assicurazione deve coprire i danni per cui il Ministero è effettivamente responsabile.
In sostanza, la Cassazione ha stabilito che il contratto di assicurazione stipulato dall'istituto scolastico per il danno causato all'alunno, e di cui risponde il Ministero, deve essere interpretato come valido solo per i casi in cui il danno è attribuibile al Ministero. Il Tribunale ha dunque erroneamente dichiarato l'estromissione automatica della compagnia assicurativa, non considerando che l'assicurazione fosse valida per i danni riconducibili al Ministero.
Quindi, la Corte accoglie il ricorso del Ministero (Cass. n. 14720 del 27 maggio 2024).