Invalidità civile: assegno allo straniero portatore di handicap anche se ha un permesso di soggiorno per soli sei mesi
A fronte dell’azione giudiziaria proposta da un cittadino kossovaro l’INPS ha rivisto la propria posizione e ha provveduto al pagamento
Il passo indietro compiuto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale è inequivocabile: è legittima la domanda presentata dal cittadino straniero – richiedente protezione internazionale in Italia e portatore di handicap sin dalla nascita – e mirata all’ottenimento dell’assegno di invalidità civile a seguito anche del rinnovo del permesso di soggiorno per soli sei mesi. Protagonista della vicenda è un cittadino kossovaro che nel giugno del 2020 si è visto negare dall’INPS l’erogazione dell’assegno di invalidità civile da lui richiesto a seguito del rinnovo del suo permesso di soggiorno. L’istituto previdenziale ha respinto la richiesta sottolineando che la titolarità del permesso di soggiorno ottenuto dallo straniero è di soli sei mesi. Inevitabile, a quel punto, l’approdo in un’aula di giustizia. A fronte dell’azione proposta dallo straniero, però, l’INPS si è costituito e ha precisato di avere effettuato una nuova istruttoria e di avere quindi accolto, in sede di autotutela, la domanda presentata dal cittadino kossovaro. Per i giudici è evidente che con il pagamento, seppur avvenuto successivamente al deposito del ricorso da parte del legale che rappresenta lo straniero, l’istituto previdenziale ha riconosciuto la legittimità della posizione assunta dal cittadino kossovaro. (Sentenza del 21 marzo 2022 del Tribunale di Padova)