La Corte Costituzionale ammette il gratuito patrocinio nella procedura di liquidazione controllata

Il patrocinio gratuito deve essere consentito anche nelle situazioni di liquidazione controllata in cui il giudice designato attesti l'insufficienza di risorse finanziarie per affrontare le spese legali

La Corte Costituzionale ammette il gratuito patrocinio nella procedura di liquidazione controllata

La Corte Costituzionale ha stabilito che l’articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002 è considerato illegittimo in quanto non preve l'ammissione al patrocinio a spese dello stato per la liquidazione controllata quando manca l'attivo. Tale questione è stata sollevata da un giudice del Tribunale di Verona in un caso riguardante la liquidazione di una società di costruzioni. Il giudice ha ritenuto ingiusta la mancanza di copertura statale per le spese legali nelle procedure di liquidazione controllata, se non c'è attivo disponibile per coprire le spese.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la distinzione tra le due procedure fallimentari è irrazionale, poiché entrambe mirano a comporre le dispute tra creditori e debitori tramite la liquidazione del patrimonio in conformità al principio di parità di trattamento tra creditori. Ha inoltre osservato che l'accesso al patrocinio a spese statali, che promuove il diritto di difesa sancito dalla Costituzione, dovrebbe essere esteso anche alle procedure di liquidazione controllata per garantire l'uguaglianza di fronte alla legge. In passato, la valutazione giudiziale era limitata alla liquidazione giudiziale, escludendo la liquidazione controllata, benché entrambe siano parte delle procedure fallimentari e siano disciplinate nel quadro normativo riguardante le crisi d'impresa e l'insolvenza.

La Consulta ha sottolineato che nonostante la liquidazione controllata sia considerata una procedura meno complessa rispetto alla liquidazione giudiziale, entrambe hanno lo stesso obiettivo di soddisfare i creditori attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore. Tuttavia, mentre la liquidazione giudiziale si concentra principalmente su imprenditori di medie-grandi dimensioni, quella controllata riguarda anche consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale.

Di conseguenza, sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni contestate, e la Corte ha stabilito che la procedura di liquidazione controllata deve essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando manca l'attivo per le spese (Corte Cost., sent. n. 121 del 4 luglio 2024).

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