La delibera che proclama lo stato di calamità naturale non libera la pubblica amministrazione dalla responsabilità per i danni provocati dal maltempo
Plausibile perciò la richiesta di risarcimento avanzata dai proprietari di un fondo danneggiato dalla forte pioggia

Ente locale colpevole per i danni provocati dal maltempo se viene accertata la mancata canalizzazione delle acque di scolo. I giudici ritengono legittima la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Provincia dai proprietari di un fondo attiguo ad una strada provinciale, i quali hanno riportato seri danni a causa della mancata canalizzazione di acque di scolo sulla strada. Nello specifico, a seguito di eventi metereologici avversi di grande entità, verificatisi nel dicembre 2008, si è verificato il crollo del muro di cinta della proprietà, la distruzione dei terrazzamenti, l’accumulo di detriti vari e la caduta di alberi. I giudici ritengono non sufficienti le delibere prodotte dalla Provincia e relative allo stato di calamità causato dal maltempo e stigmatizzano, a questo proposito, l’omessa produzione, da parte dell’ente, di documentazione scientifica atta a provare l’entità delle precipitazioni atmosferiche. In sostanza, le delibere sullo stato di calamità naturale non sono adeguate a costituire la prova del caso fortuito, dovendo a ciò soccorrere lo svolgimento di indagini tecnico-scientifiche atte a comprovare il livello raggiunto dalle piogge. (Ordinanza 11630 dell’11 aprile 2022 della Corte di Cassazione)