La delibera che proclama lo stato di calamità naturale non libera la pubblica amministrazione dalla responsabilità per i danni provocati dal maltempo

Plausibile perciò la richiesta di risarcimento avanzata dai proprietari di un fondo danneggiato dalla forte pioggia

La delibera che proclama lo stato di calamità naturale non libera la pubblica amministrazione dalla responsabilità per i danni provocati dal maltempo

Ente locale colpevole per i danni provocati dal maltempo se viene accertata la mancata canalizzazione delle acque di scolo. I giudici ritengono legittima la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Provincia dai proprietari di un fondo attiguo ad una strada provinciale, i quali hanno riportato seri danni a causa della mancata canalizzazione di acque di scolo sulla strada. Nello specifico, a seguito di eventi metereologici avversi di grande entità, verificatisi nel dicembre 2008, si è verificato il crollo del muro di cinta della proprietà, la distruzione dei terrazzamenti, l’accumulo di detriti vari e la caduta di alberi. I giudici ritengono non sufficienti le delibere prodotte dalla Provincia e relative allo stato di calamità causato dal maltempo e stigmatizzano, a questo proposito, l’omessa produzione, da parte dell’ente, di documentazione scientifica atta a provare l’entità delle precipitazioni atmosferiche. In sostanza, le delibere sullo stato di calamità naturale non sono adeguate a costituire la prova del caso fortuito, dovendo a ciò soccorrere lo svolgimento di indagini tecnico-scientifiche atte a comprovare il livello raggiunto dalle piogge. (Ordinanza 11630 dell’11 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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