L’attraversamento fuori dalle ‘strisce pedonali’ non comporta un concorso di colpa della persona investita e uccisa

Il giovane in sella al motorino aveva il dovere di adeguare la condotta di guida e la velocità alle condizioni del traffico, che era piuttosto intenso, dovendosi considerare come probabile l’attraversamento di pedoni.

L’attraversamento fuori dalle ‘strisce pedonali’ non comporta un concorso di colpa della persona investita e uccisa

Pedone attraversa lontano dalle ‘strisce’, viene investito e muore. Nessun concorso di colpa a lui attribuibile. Conducente colpevole di omicidio stradale. Definitiva la condanna in Cassazione (sentenza 30512 del 25 luglio 2024) di un giovane che ha sottratto il motorino alla madre e si è messo a scorrazzare per le strade della città a tutta velocità fino al drammatico epilogo. Proprio l’andatura tenuta lo inchioda alle proprie responsabilità. Per i magistrati di terzo grado è la chiara dinamica dell’incidente a inchiodare il ragazzo sotto processo. Ciò perché egli ha guidato il motorino all’insaputa della madre, e privo di patente di guida, e ha urtato il pedone per non essere riuscito a fermarsi in tempo, a causa della velocità tenuta. A fronte di tale quadro è impossibile riconoscere il concorso di colpa della vittima, checché ne dica la difesa. Su questo fronte, difatti, il giovane in sella al motorino aveva il dovere di adeguare la condotta di guida e la velocità alle condizioni del traffico, che era piuttosto intenso, dovendosi considerare come probabile l’attraversamento di pedoni. Di conseguenza, il comportamento della vittima non consente di ritenere un suo concorso di colpa, poiché l’aver attraversato fuori dalle ‘strisce pedonali’, che si trovavano a diciassette metri di distanza, non è condotta tale da incidere sulla concreta causazione dell’evento. Sacrosanta, quindi, la condanna del giovane sotto processo, colpevole, perciò, di omicidio stradale. Ciò anche alla luce del principio secondo cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle ‘strisce zebrate’, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette ‘strisce’ o nelle vicinanze.

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