Le molteplici proprietà immobiliari del marito non bastano per giustificare l’assegno in favore dell’ex moglie
Evidente la solidità economica dell’uomo. Ciò però non legittima in automatico la sua condanna a sostenere ogni mese l’ex moglie

Il riferimento alla evidente solidità economica dell’uomo – proprietario di ben centocinquanta immobili – non è sufficiente a legittimare l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Messa in discussione la decisione d’Appello, con cui è stato riconosciuto in favore della donna un assegno mensile di 250 euro. Accolte le considerazioni proposte dall’uomo e mirate a censurare il ragionamento dei giudici di secondo grado, fondato solo sul mero confronto dei redditi suoi e dell’ex moglie. I magistrati della Cassazione censurano, difatti, la decisione presa dai giudici d’Appello, i quali, pur richiamando la principale finalità assistenziale dell’assegno divorzile, con annesso riferimento al criterio della indipendenza o autosufficienza economica, hanno in realtà valutato, ai fini attributivi e determinativi dell’assegno, esclusivamente ed essenzialmente la disparità economica e reddituale tra gli ex coniugi, disparità determinata dalle più elevate capacità dell’uomo, che gestiva ben centocinquanta immobili di cui è proprietario, rispetto a quelle della donna. A questo proposito, difatti, dalla Cassazione ribadiscono che la capacità patrimoniale del coniuge cui è richiesto di corrispondere l’assegno divorzile non è elemento idoneo e sufficiente a giustificare l’attribuzione dell’assegno. (Ordinanza 2811 del 31 gennaio 2022 della Cassazione)