Le precisazioni della Cassazione sulla liquidazione del danno terminale
La Corte di Cassazione conferma l'importanza di utilizzare le Tabelle di Milano vigenti per calcolare la liquidazione del danno terminale.

Un pedone veniva investito da un motociclista mentre attraversava la strada, causandogli lesioni molto gravi che alla fine portarono alla sua morte alcuni mesi dopo.
I parenti della vittima decisero di presentare un'azione legale contro la compagnia assicurativa del motociclista responsabile, chiedendo un risarcimento per i danni subiti sia direttamente che attraverso l'eredità del defunto.
Inizialmente, il Tribunale accolse parzialmente le richieste di risarcimento avanzate dai familiari, stabilendo che la vittima avesse una responsabilità del 30% nell'incidente.
Tuttavia, in appello, la decisione fu modificata in quanto l'intera responsabilità dell'incidente stradale fu attribuita al motociclista investitore. L'importo del risarcimento fu ridotto, anche considerando le somme già pagate dalla compagnia assicurativa.
Non soddisfatta dell'esito dell'appello, la compagnia assicurativa che aveva perso il caso presentò un ricorso in Cassazione. Tra le varie questioni sollevate, si contestava il calcolo del danno "terminale" effettuato dalla Corte d'Appello: quest'ultima aveva utilizzato i criteri delle Tabelle di Milano del 2014 anziché quelle del 2018, valide al momento della decisione.
La Corte Suprema accolse il ricorso della compagnia assicurativa, annullando la sentenza e rinviando il caso alla Corte d'Appello. I giudici hanno sottolineato che per calcolare equamente il danno non patrimoniale, è opportuno fare riferimento alle Tabelle di Milano, garantendo così una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e nel rispetto della Costituzione. Inoltre, hanno stabilito che per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere considerati i criteri delle Tabelle di Milano in vigore al momento della decisione e non al momento dell'evento dannoso (Cass. n. 19506 del 16 luglio 2024).