Legittimo l’affidamento condiviso e paritetico con qualche correzione di rotta

In discussione non è il diritto alla bigenitorialità bensì la risposta migliore alle esigenze di vita dei figli

Legittimo l’affidamento condiviso e paritetico con qualche correzione di rotta

Sacrosanto il provvedimento con cui il giudice adatta alla situazione l’affidamento condiviso e paritetico dei figli. In questa ottica si può dare composizione ad un sistema di frequentazione tra genitori e figli, in un quadro di affidamento condiviso e di tempi di collocamento sostanzialmente paritetici, che resta segnato dalla individuazione del genitore di riferimento a gestire la quotidianità degli impegni e le esigenze dei figli minori, per un percorso teso a privilegiare la determinazione di un loro stabile ambiente di vita. A essere presa in esame è la gestione delle due figlie nate da una relazione more uxorio ormai conclusa. E i giudici applicano il principio secondo cui la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l’altro, e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell’educazione meriti conferma, ma dall’attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l’individuazione di un ambiente di vita e riferimento. In gioco, quindi, non è il diritto alla bigenitorialità, con divieto di restrizioni al relativo esercizio, ma le più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei figli minori. (Ordinanza 4790 del 14 febbraio 2022 della Cassazione)

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