L’indennizzo riconosciuto per le complicanze post vaccinazione non basta per porre sotto accusa il Ministero della Salute
Le valutazioni compiute dalla commissione medico-ospedaliera non bastano per certificare il nesso tra vaccinazione e patologia

Il riconoscimento di un indennizzo, grazie al parere di una commissione medico-ospedaliera, per i danni irreversibili subiti a seguito di una vaccinazione obbligatorio non è sufficiente per porre sotto accusa il Ministero della Salute. Respinta, nella vicenda in esame, l’azione giudiziaria proposta da due genitori e mirata a vedere riconosciuta la riconducibilità della gravissima patologia neurologica che ha colpito il figlio ai vaccini obbligatori somministrategli indirettamente dal Ministero della Salute. Nello specifico madre e padre sostengono che il figlio è stato sottoposto tra ottobre e novembre del 1991 a vaccinazioni contro la poliomielite, l’epatite B, il tetano, la difterite e la pertosse, con un prodotto poi ritirato dal commercio, e che successivamente si è manifestata una patologia neurologica – la sindrome di West – irreversibile. I giudici ribattono però che non è provato il nesso causale tra la pratica vaccinale a cui il bambino era stato sottoposto e la patologia che lo ha colpito, e chiariscono che non si può far discendere la sussistenza del nesso causale dal riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. (Ordinanza 4914 del 15 febbraio 2022 della Cassazione)