Liquidato il patrimonio immobiliare della società fallita anche se si tratta di immobili di edilizia agevolata
Agli enti territoriali, invece, tocca il compito di far venire meno il rapporto convenzionale con la società

Il fallimento di una cooperativa a proprietà indivisa impone alla curatela l’obbligo di procedere alla liquidazione del patrimonio immobiliare dell’impresa fallita, anche ove si tratti di immobili realizzati in regime di edilizia agevolata e convenzionata che non abbiano ancora realizzato la loro finalità. Sempre che non vi siano iniziative di contrasto da parte degli enti territoriali. Invece, proprio agli enti territoriali tocca il compito di far venir meno il rapporto convenzionale, la vigilanza sul rispetto delle convenzioni e l’adozione delle opportune iniziative ove si ravvisino ipotesi di decadenza o risoluzione della convenzione ovvero si ritenga si sia verificata una situazione legittimante la restituzione del patrimonio immobiliare della cooperativa fallita. Nessun intervento, invece, è consentito al curatore laddove il fallimento della cooperativa edilizia sia intervenuto successivamente all’avvenuto trasferimento, ad opera della parte pubblica, del diritto di superficie o della proprietà delle aree, e dopo che la costruzione degli alloggi sia stata realizzata. (Ordinanza del 19 giugno 2022 del Tribunale di Parma)