Liquidazione del patrimonio dei coniugi sovraindebitati: possibile per il giudice tenere aperta a lungo la procedura
Fondamentale garantire il soddisfo dei creditori, a fronte di un piano generico dei soggetti indebitati

A fronte di una procedura familiare di liquidazione del patrimonio e a fronte della decisione presa dai coniugi sovraindebitati, ossia mettere i rispettivi stipendi – detratta la quota necessaria al mantenimento loro e dell’unica figlia – a disposizione dei creditori, è onere su loro gravante quello di predisporre un piano di pagamenti che indichi tempi ed entità di soddisfacimento dei creditori divisi per classi. Se invece i due coniugi sovraindebitati non hanno provveduto a definire il piano, e si sono limitati a fare riferimento ad una durata apparentemente limitata a quattro anni, allora il giudice può disporre che la procedura resti aperta fino a quando il nominando liquidatore lo riterrà conveniente e proficuo per il soddisfacimento dei creditori, cioè, in sostanza, fino a quando rimarrà attivo il flusso reddituale indicato come patrimonio da liquidare. Per meglio tutelare i creditori, a fronte della indicazione generica fornita dai due coniugi sovraindebitati, è legittimo che il giudice opti per una procedura di liquidazione del patrimonio che resti aperta fino a quando sarà conveniente per il soddisfo dei creditori. (Decreto del 26 aprile 2022 del Tribunale di Velletri)