Madre ai domiciliari dopo aver aggredito il padre: legittimo l’affidamento della figlia all'uomo
La misura del c.d. affido superesclusivo ad uno dei genitori è finalizzata a tutelare il miglior interesse del minore

Una madre ha aggredito l’ex compagno e la sua nuova compagna, accoltellando la donna. Il Tribunale ha quindi deciso per la figlia minore della coppia l’affidamento c.d. superesclsivo al padre e a sospensione della madre dal diritto di visita in quanto sottoposta a custodia cautelare ai domiciliari.
La madre ha provato a proporre reclamo, ma inutilmente. La questione è dunque giunta all’attenzione della Corte di Cassazione.
Nello specifico, la madre si lamenta per la parte in cui i giudici di merito hanno escluso il suo interesse ad impugnare il provvedimento di affido della figlia al padre solo perché con un procedente provvedimento del Tribunale era stata sospesa, in via provvisoria, dalla responsabilità genitoriale.
Sul punto, la Cassazione ricorda che nei processi aventi ad oggetto la limitazione o l’ablazione della responsabilità genitoriale, il genitore deve partecipare necessariamente, essendo munito del «pieno potere di agire, contraddire e impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull'esercizio della detta responsabilità».
Nel caso di specie, dagli atti non emerge se il provvedimento emesso dal Tribunale per sospendere la ricorrente dalla responsabilità genitoriale sia stato effettivamente comunicato alla donna, come la stessa afferma.
Di conseguenza, ha errato la Corte d’appello a ritenere che la madre non fosse legittimata ad impugnare l’affidamento superesclusivo al padre posto che non era dimostrata, in quel momento, l’assenza dello status di genitore.
Risolti così i risvolti processuali, la Corte non può però ribaltare la decisione di merito come richiesto dalla donna. La situazione su cui si è fondata la decisione del Tribunale dei Minorenni è chiara, soprattutto in relazione all'applicazione della misura cautelare penale degli arresti domiciliari nei confronti della madre.
In tal senso, il Tribunale ha correttamente osservato il superiore interesse del minore che ha sempre la precedenza (Cass. civ., sez. I, ord., 30 maggio 2024, n. 15154)