Maiale vietnamita tenuto in giardino: illegittimo l’ordine di sgombero emesso dal Comune

Legittimo considerare il quadrupede come animale domestico. Escluso perciò lo stato di pericolo igienico-sanitario

Maiale vietnamita tenuto in giardino: illegittimo l’ordine di sgombero emesso dal Comune

Via libera al maiale vietnamita come animale domestico. Smentita l’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune e mirata ad ordinare lo sgombero della bestia dal giardino privato in cui era tenuto dai proprietari. A finire sotto i riflettori sono due persone che tengono un maiale vietnamita nell’area verde pertinenziale alla loro abitazione, dotata di accesso autonomo. Dal primo cittadino del Comune arriva l’ultimatum: va effettuato lo sgombero dell’animale dal cortile, così da rimuovere lo stato di pericolo igienico-sanitario e da garantire una migliore tutela dell’igiene pubblica e privata. I padroni del maiale vietnamita richiamano la Dichiarazione universale dei diritti degli animali e la normativa regionale e comunale per la tutela ed il benessere degli animali da compagnia. Quest’ultimo riferimento è rilevante, poiché essi sostengono che il maiale è a tutti gli effetti un animale da compagnia o di affezione, e precisano di averlo adottato per effettuare una pet therapy in favore del figlio, cioè quale strumento assai efficace per curare problemi di comportamento o di relazione o per superare alcuni traumi certificati da uno psicologo. In ultima battuta, poi, i padroni sottolineano anche che il maiale risulta portatore di microchip ed è registrato nell’anagrafe canina, e quindi è esclusa l’ipotesi della sua rimozione. I giudici censurano il provvedimento emesso dal Comune e osservano che in occasione dei sopralluoghi effettuati nel cortile dove è collocato il maiale non sono stati avvertiti odori molesti, né sono stati rilevati liquami sversati sul suolo, che al contrario venivano regolarmente asportati con segatura assorbente. Ciò significa che non vi sono gravi pericoli incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dell’igiene pubblica, e che non è emersa alcuna delle situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità idonee a far temere emergenze igienico-sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità. (Sentenza 291 del 2 luglio 2022 del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo)

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