Messaggio denigratorio su Facebook: per parlare di diffamazione non è necessario dare prova che lo scritto sia stato visionato e letto da numerose persone
Decisiva la valutazione del contesto, ossia un social network destinato per sua natura ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti

Per la diffamazione on line è sufficiente la pubblicazione su una pagina Facebook di un messaggio denigratorio nei confronti di una persona. Ciò perché, chiariscono i giudici, si deve presumere l’esistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora lo scritto diffamatorio sia inserito in un sito web destinato per sua natura – come i social network – ad essere normalmente visitato, in tempi assai ravvicinati, da un numero indeterminato di soggetti. Respinta perciò, nella vicenda presa in esame, la tesi difensiva secondo cui l’invio di un messaggio denigratorio a un forum e o una maling list può configurare il tentativo di diffamazione, mentre per la consumazione del reato di diffamazione occorre la prova della lettura dei messaggi da parte degli iscritti. Per quanto concerne in particolare Facebook, i giudici puntano sulla chiara riferibilità delle frasi pubblicate alla persona a cui fa riferimento il profilo sul social network. Illogico, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, pretendere una prova dell’autenticità della pagina personale incriminata, anche perché è notorio che Facebook non consente a chiunque di pubblicare commenti su profili diversi da quello personale. (Sentenza 16152 del 27 aprile 2022 della Corte di Cassazione)