Misure protettive del patrimonio: esclusi i diritti di credito dei lavoratori

I giudici precisano però che si fa riferimento esclusivamente ai crediti sorti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato

Misure protettive del patrimonio: esclusi i diritti di credito dei lavoratori

Esclusa l’applicazione delle misure protettive del patrimonio, chieste dall’imprenditore, i diritti di credito dei lavoratori dell’azienda in crisi. I giudici, analizzando il caso preso in esame, sottolineano la presenza di creditori legati alla società da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e aggiungono che tra i crediti di lavoro esclusi dalle misure protettive possono rientrare solo quelli vantati lavoratori subordinati della società, con applicazione, invece, delle misure, richieste dall’imprenditore, ai restanti creditori. Su questo tema i giudici precisano che la norma parla sì genericamente di crediti di lavoro, senza ulteriori precisazioni, ma, aggiungono, tale locuzione pare doversi intendere riferita esclusivamente ai crediti sorti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, e in relazione ad essi sono previste misure specifiche finalizzate, da un lato, al coinvolgimento di tale particolare categoria di creditori nel procedimento di composizione negoziata della crisi, e, dall’altro, alla tutela in maniera specifica dei diritti, anche di natura economica, di tali lavoratori. E tale visione è coerente, aggiungono i giudici, anche col nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza che nel predisporre disposizioni a tutela dei rapporti e dei diritti (anche economici) dei creditori lavoratori ha limitato la previsione di specifici oneri informativi e di forme di tutela ad hoc ai soli lavoratori subordinati. (Ordinanza del 20 luglio 2022 del Tribunale di Padova)

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