Morte di un familiare a seguito di un incidente: chiarimenti sul risarcimento

Rilevanti anche alcune circostanze di fatto, tra le quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza

Morte di un familiare a seguito di un incidente: chiarimenti sul risarcimento

A fronte della morte di un familiare, a seguito di un drammatico incidente, i giudici chiariscono che, per la liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il soggetto danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione di detto criterio, mentre spetta poi al giudice di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto. E al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda però anche l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. E proprio per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che, precisano i giudici, l’eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene. (Ordinanza 20292 del 23 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

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