Negata al debitore la liquidazione controllata dei suoi beni se è palese l’antieconomicità della procedura
Respinta l’istanza presentata da un commercialista. Fondamentale, secondo i giudici, la sostanziale incertezza circa l’an e il quantum sia delle passività che delle attività da destinare alla liquidazione

Va negata al debitore la possibilità di fare ricorso alla liquidazione controllata dei propri beni se emerge in modo palese l’antieconomicità della procedura. Proprio applicando questa visione, i giudici hanno respinto l’istanza presentata da un debitore persona fisica esercitante la professione di dottore commercialista. In sostanza, anche nella nuova disciplina contenuta nel Codice della crisi, la procedura di liquidazione controllata deve essere caratterizzata da economicità ed efficienza, ovvero dalla utilità rispetto all’obiettivo di distribuzione ai creditori di un qualche attivo, in analogia a quanto previsto in materia di liquidazione giudiziale, ove si dispone la chiusura quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Nel caso preso in esame, i giudici ritengono non sussistenti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione dei beni del commercialista, e osservano che, tra l’altro, permane una sostanziale incertezza circa l’an e il quantum sia delle passività che delle attività da destinare alla liquidazione, e in questa ottica viene osservato che nei confronti dell’erario sono stati evidenziati debiti potenzialmente assai ingenti, rispetto ai quali tuttavia pendono le impugnazioni di alcuni avvisi di accertamento fiscali. (Decreto del 27 settembre 2022 del Tribunale di Mantova)