Niente assegno al figlio: la mancanza di lavoro non giustifica il padre
Irrilevante anche il richiamo fatto dall’uomo alla solidità economica della famiglia della ex moglie

La condizione di disoccupato non giustifica né rende meno grave la condotta del padre che non provvede a fornire i mezzi di sussistenza ai figli. Su questo fronte i giudici ribadiscono che, in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica del genitore deve essere assoluta e deve concretizzarsi in una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, indisponibilità che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione. Inutili, quindi, nella vicenda presa in esame dai giudici, i richiami fatti dall’uomo alla propria precaria condizione economica, testimoniata dalla disoccupazione e dall’impegno in lavori saltuari non sufficienti, a suo dire, a consentirgli il versamento della somma – 250 euro mensili – indicata dal giudice, e alla solida posizione economica vantata, invece, dalla famiglia della madre del ragazzo e che a quest’ultimo ha evitato, secondo l’uomo, l’effettiva mancanza di mezzi di sussistenza. Irrilevanti, infine, anche gli acquisti saltuari di beni da parte dell’uomo in favore del figlio. (Sentenza 8912 del 16 marzo 2022 della Cassazione)