Niente difesa tecnica per il debitore: valido comunque il Piano del consumatore
A garantire al debitore la piena tutela del diritto di difesa provvede l’Organismo di composizione della crisi

difesa tecnica, ossia del procuratore obbligatoriamente previsto, mentre il suo avvocato si è qualificato come mero gestore della crisi, incaricato di svolgere le funzioni di consulente. A essere preso in esame è il Piano del consumatore proposto da una persona ritrovatasi in condizione di sovraindebitamento a causa di gravi vicende personali e familiari. Più precisamente, si parla di un debito complessivo che supera i 230.000 euro, a fronte di un reddito netto mensile del debitore pari a poco più di 2.500 euro mensili, senza considerare, però, le trattenute versate in forza della cessione volontaria del quinto dello stipendio e della delega di pagamento. Per l’accesso alla procedura, precisano i giudici, non è obbligatoria la difesa tecnica del debitore. In sostanza, va respinta l’ipotesi della nullità del piano per l’asserita carenza di difesa tecnica, che, osservano i giudici, non è obbligatoria. E poi non bisogna dimenticare che, comunque, attraverso l’Organismo di composizione della crisi viene garantita al debitore la piena tutela del diritto di difesa, anche tenendo presente la prescritta indipendenza del gestore della crisi. (Ordinanza 23 dicembre 2021 del Tribunale di Roma)