No alla depenalizzazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Secondo la Corte costituzionale non è costituzionalmente illegittima l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

No alla depenalizzazione dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Nella sentenza n. 88, depositata il 14 maggio, la Corte costituzionale ha esaminato la questione dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 in relazione alla depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano, come previsto dal testo unico sull'immigrazione.

In risposta alle argomentazioni sollevate dal Tribunale di Firenze, che dubitava della persistente natura illecita di tali fattispecie, la Consulta ha chiarito che l'esclusione di questi reati dall’elenco di quelli depenalizzati non contrasta con il principio guida della legge delega sulla depenalizzazione "cieca", mirata a trasformare in illeciti amministrativi reati sanzionati solo con pene pecuniarie.

Il Tribunale fiorentino aveva, infatti, avanzato l'obiezione che la legge delega n. 67/2014 includerebbe il reato di ingresso e soggiorno illegale tra quelli da depenalizzare, poiché è punito soltanto con un'ammenda. Tuttavia, la Corte ha puntualizzato che la selezione dei reati da depenalizzare si basa su due criteri distinti: quello della depenalizzazione "cieca", che riguarda trasformazioni in illeciti amministrativi dei reati sanzionati con ammende, escludendo alcune materie, e quello della depenalizzazione nominativa, che opera sui reati specificamente identificati.

Al fine di chiarire eventuali ambiguità, la Corte ha sottolineato che il reato di ingresso e soggiorno illegale è espressamente incluso tra i reati soggetti a depenalizzazione nominativa, evincendo quindi la coerenza dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8/2016 con il principio diretto della depenalizzazione "cieca", richiamato dal Tribunale come norma contestata (Corte cost., sent., 14 maggio 2024, n. 88).

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