No all’adozione speciale se il rapporto tra il “genitore di intenzione” e il minore non è forte

L’opposizione da parte del genitore biologico non è decisiva così come sono irrilevanti i due anni e più passati come famiglia di fatto, se il legame del bambino con il genitore d’intenzione non è forte ovvero è più amicale che genitoriale nonché caratterizzato dalla sporadicità.

La richiesta di adozione speciale avanzata da una donna è stata respinta dai Magistrati di Cassazione, sul presupposto che il rapporto con il figlio biologico della sua ex compagna non fosse abbastanza forte. La vicenda si riferisce al legame sentimentale tra due donne che hanno scelto di avere un figlio tramite donazione di liquido seminale da parte di un amico. Dopo la nascita del bambino, le due hanno convissuto come una famiglia di fatto, ma la relazione si è interrotta all’improvviso. L'ex partner della madre biologica ha richiesto l'adozione speciale per mantenere il legame con il bambino, ma i Giudici hanno respinto la sua richiesta. In primo grado, la richiesta è stata considerata priva di fondamento per l’assenza di consenso della madre biologica. In secondo grado, è stato rilevato che mancava un forte legame tra il bambino e l'ex partner della madre. Secondo i giudici d'Appello, il rifiuto del genitore biologico rispetto all'adozione in casi particolari può essere valutato per l'interesse del minore. Nel caso specifico, però, i giudici hanno stabilito che tale presupposto di tutela del minore non era presente. I Magistrati hanno chiarito che il minore ha il diritto fondamentale al riconoscimento del legame affettivo con il genitore d'intenzione, e che l'adozione in casi particolari rappresenta lo strumento per garantire questo riconoscimento giuridico. Hanno anche sottolineato che il dissenso del genitore biologico può essere superato se il genitore sociale ha avuto un rapporto di affetto e cura nei confronti del minore, o se ha partecipato al progetto di procreazione ma ha poi abbandonato il partner e il minore. Nella vicenda presa in esame, i Magistrati hanno osservato che la nascita del minore non è avvenuta tramite procreazione medicalmente assistita o maternità per altri e che il legame tra le due donne non era stato formalizzato. Inoltre, la donna che si propone come madre intenzionale non ha avuto un ruolo nella fecondazione e non ha richiesto l'adozione immediatamente dopo la nascita. Sebbene abbia convissuto con il nucleo familiare per oltre due anni, il legame del bambino con questa donna è stato sporadico e di tipo più amicale che genitoriale. I Giudici hanno concluso che, pur tenendo conto di diversi indicatori fondamentali come il progetto genitoriale e il periodo di cura e accudimento in comune, la richiesta di adozione speciale deve essere respinta perché non si è riscontrato l'interesse del minore. Inoltre, è stata considerata importante l'esigenza del bambino di non essere esposto a situazioni che potrebbero generare confusione sulle figure familiari. (Cass. civ., sez. I, ord., 12 febbraio 2024, n. 3769)

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