Non ammissibile la domanda di concordato preventivo se i creditori non hanno informazioni sufficienti per esprimere un voto consapevole
Decisive le carenze della proposta fatta dalla società debitrice ai creditori chirografari

Non è ammissibile la domanda di concordato preventivo quando è palesemente carente l’attestazione di fattibilità del piano che non fornisce ai creditori le informazioni necessarie per consentire loro di esprimere un voto consapevole e informato. Nello specifico della vicenda presa in esame i giudici pongono in rilievo il fatto che la domanda di concordato della società debitrice è carente della proposta ai propri creditori chirografari, non essendo stata indicata l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che si assicura a ciascun creditore. Più precisamente, la domanda di concordato preventivo proposto dalla società debitrice viola apertamente, secondo i giudici, la disciplina concordataria italiana perché, creando una sorta di classe non prevista dalla legge fallimentare, cioè quella dei creditori locali, sottrae ad essi (ossia, nella fattispecie, la totalità del ceto creditorio chirografario) il diritto di esprimere il proprio voto sulla proposta di concordato secondo le regole del diritto italiano. Di conseguenza, è impossibile accogliere una proposta di concordato così formulata, poiché non consente ai creditori (chirografari) di esprimere il proprio voto di convenienza sulla proposta (inesistente nella fattispecie) secondo le regole del diritto italiano. (Decreto del 5 maggio 2022 del Tribunale di Udine)