Non doloso il tardivo avviso alla società assicuratrice: impossibile negare l’indennizzo all’assicurato
Respinta l’ipotesi della decadenza, a fronte della richiesta presentata fuori tempo massimo all’assicurazione

Illegittimo negare l’indennizzo al soggetto assicurato se egli ha sì violato l’obbligo di avviso nei confronti della società assicuratrice ma lo ha fatto senza dolo. Nella vicenda presa in esame dai giudici, e riguardante una polizza contro gli infortuni occorsi ai tesserati della Federazione italiana giuoco calcio impegnati nell’attività sportiva, è stato negato l’indennizzo a un giovanissimo atleta che durante una partita aveva subito, a causa dello scontro con un avversario, la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Fatale, secondo l’assicurazione, la lenta reazione dei genitori del ragazzo, i quali chiesero il pagamento dell’indennizzo oltre il termine contrattuale di sessanta giorni previsto dalla polizza. Riflettori puntati, quindi, sulla clausola del contratto di assicurazione in base alla quale l’assicurato è onerato di dare tempestivo avviso del sinistro, clausola che, ricordano i giudici, è valida a condizione che indichi un termine maggiore di quello di tre giorni e che sia approvata per iscritto. Ma in questa vicenda, aggiungono i giudici, non risulta essere stata mai nemmeno ipotizzata la violazione dolosa dell’obbligo di avviso da parte dell’assicurato, per cui deve ritenersi non in discussione che si tratti di omissione colposa. Ne consegue che non può essere rigettata la domanda di indennizzo. (Ordinanza 8701 del 17 marzo 2022 della Cassazione)