Nulla la multa per eccesso di velocità se il verbale non contiene i riferimenti del decreto prefettizio relativo all’utilizzo dell’autovelox
I giudici ribadiscono che gli estremi del decreto devono essere indicati nel verbale di contestazione dell’illecito

Nella battaglia portata avanti dall’automobilista e mirata a contestare due verbali della Polizia locale relativi all’eccesso di velocità è fondamentale il rilievo relativo alla mancata indicazione nel verbale del decreto prefettizio che ha autorizzato il rilevamento della velocità con autovelox nel tratto di strada percorso dall’automobilista. In prima battuta il giudice richiama la classificazione delle strade da parte dell’ente proprietario e chiarisce che deve farsi riferimento alla definizione di strada extraurbana principale. In questa ottica il giudice rileva che nel tratto di strada teatro dell’illecito contestato all’automobilista non è presente una banchina pavimentata e neppure i segnali di inizio e di fine con indicazione dei mezzi ammessi a circolarvi, assenza, questa, che anche l’ente proprietario ha riconosciuto, anche se poi ha affermato che l’assenza di detti elementi non rileva ai fini della vigenza del limite di velocità, visto che lo stesso è evidenziato con appositi segnali. Le conclusioni dell’ente locale non convincono il giudice, il quale sostiene che l’assenza di due requisiti così importanti della strada non consente di qualificarla come strada extraurbana. Vero che la diversa qualificazione del tratto stradale non preclude alla pubblica amministrazione di installare un autovelox, ma, aggiungono i giudici, in questa vicenda vi sono due circostanze rilevanti: in primis, bisogna tenere presente che l’autorizzazione del Prefetto deve includere la strada in un decreto emesso per rendere legittimo il rilevamento automatico della velocità e la contestazione differita della violazione; in secundis, gli estremi del decreto devono essere indicati nel verbale di contestazione dell’illecito perché la sua mancata indicazione integra difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, causa di annullamento del verbale. (Sentenza del 30 agosto 2022 del Giudice di pace di Pinerolo)