Occupa una casa popolare e presenta istanza di assegnazione: doverosa la condanna

Riconosciuto il reato di arbitraria invasione di una casa popolare. Irrilevante la mera presentazione dell’istanza di assegnazione dell’immobile

Occupa una casa popolare e presenta istanza di assegnazione: doverosa la condanna

Condanna confermata per l’arbitraria invasione di una casa popolare, mirata ad occuparla e a farne temporanea dimora, anche se è stata presentata all’IACP l’istanza per l’assegnazione dell’immobile. Decisivo il riferimento alla normativa regionale applicabile a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare. Nello specifico, le disposizioni della legge hanno previsto l’assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto con conseguente stipula del relativo contratto, alle condizioni che: l’occupante sia in possesso dei requisiti per l’assegnazione; l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio a un assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a una graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge; l’ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale dell’occupazione; l’occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell’originaria consistenza dell’alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupati. Invece, il soggetto finito sotto processo non ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio detenuto in via di fatto, ma ha solo provveduto agli atti necessari per la regolarizzazione della propria posizione con il pagamento dei canoni di locazione e con la presentazione di apposita domanda diretta all’IACP. In sostanza, egli ha sì presentato la domanda di assegnazione, ma non ha dedotto che l’istanza sia stata accolta. (Sentenza 29897 del 27 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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