Ogni mezzo di prova per consentire alla curatela di certificare la natura simulata del negozio concluso dal fallito
I giudici sostengono che la curatela fallimentare proponente assume la posizione di terzietà e che, quindi, essa può fornire prova dell’avvenuta simulazione nell’interesse dei creditori con ogni mezzo e dunque anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni

La curatela fallimentare può, quale soggetto terzo, fare ricorso ad ogni mezzo di prova per dimostrare la natura simulata di un negozio concluso dal fallito. I giudici precisano che, in relazione al negozio simulato concluso dal fallito e che si intende inficiare, si deve ritenere che la curatela fallimentare proponente assuma la posizione di terzietà e che, quindi, essa possa fornire prova dell’avvenuta simulazione nell’interesse dei creditori con ogni mezzo e dunque anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni. Nella vicenda presa in esame, i giudici hanno accolto sulla base di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, salvi i necessari approfondimenti da svolgere nella successiva fase di merito, il ricorso proposto dalla curatela fallimentare e volto ad essere autorizzata ad eseguire il sequestro giudiziario delle quote di partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata fallita, quote ufficialmente trasferite dai due titolari ai loro rispettivi figli ma in realtà gestite ancora dai soggetti cedenti. La vittoria della curatela è propedeutica poi a una successiva domanda, sempre da parte della curatela, mirata alla di restituzione di dette quote, vista e considerata la nullità e la simulazione dei contratti di cessione in apparenza posti in essere. (Ordinanza del 1° agosto 2022 del Tribunale di Catanzaro)