Ogni mezzo di prova per consentire alla curatela di certificare la natura simulata del negozio concluso dal fallito

I giudici sostengono che la curatela fallimentare proponente assume la posizione di terzietà e che, quindi, essa può fornire prova dell’avvenuta simulazione nell’interesse dei creditori con ogni mezzo e dunque anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni

Ogni mezzo di prova per consentire alla curatela di certificare la natura simulata del negozio concluso dal fallito

La curatela fallimentare può, quale soggetto terzo, fare ricorso ad ogni mezzo di prova per dimostrare la natura simulata di un negozio concluso dal fallito. I giudici precisano che, in relazione al negozio simulato concluso dal fallito e che si intende inficiare, si deve ritenere che la curatela fallimentare proponente assuma la posizione di terzietà e che, quindi, essa possa fornire prova dell’avvenuta simulazione nell’interesse dei creditori con ogni mezzo e dunque anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni. Nella vicenda presa in esame, i giudici hanno accolto sulla base di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, salvi i necessari approfondimenti da svolgere nella successiva fase di merito, il ricorso proposto dalla curatela fallimentare e volto ad essere autorizzata ad eseguire il sequestro giudiziario delle quote di partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata fallita, quote ufficialmente trasferite dai due titolari ai loro rispettivi figli ma in realtà gestite ancora dai soggetti cedenti. La vittoria della curatela è propedeutica poi a una successiva domanda, sempre da parte della curatela, mirata alla di restituzione di dette quote, vista e considerata la nullità e la simulazione dei contratti di cessione in apparenza posti in essere. (Ordinanza del 1° agosto 2022 del Tribunale di Catanzaro)

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