Omissioni del marito sulle proprie condizioni di salute, niente indennizzo per la vedova beneficiaria della polizza vita
Respinta la richiesta avanzata dalla donna e mirata ad ottenere la liquidazione del premio

Legittima la decisione della compagnia assicurativa di non indennizzare la vedova se emerge che il marito aveva, all’epoca della sottoscrizione della polizza vita, volutamente omesso alcuni dettagli sulle proprie condizioni di salute. Per i giudici il quadro probatorio è sufficientemente chiaro e tale da dare per certa la piena consapevolezza in capo alla persona assicurata, al tempo della sottoscrizione della proposta di polizza, delle circostanze relative al proprio stato di salute, fatte oggetto, tuttavia, di dichiarazioni non veridiche. Tale circostanza consente di ritenere che le dichiarazioni rese nel contesto della proposta di polizza – contrastanti con le reali condizioni di salute - fossero sorrette da un atteggiamento psichico declinabile come stato soggettivo sorretto, quantomeno, da colpa grave. Di conseguenza, è verosimile ritenere che, in difetto di dichiarazioni inesatte dell’assicurato in merito al suo stato di salute, la compagnia assicurativa avrebbe potuto graduare in modo differente l’ammontare del premio di polizza. Respinta perciò la richiesta presentata dalla vedova e mirata ad ottenere, quale beneficiaria della polizza sottoscritta dal marito, la relativa liquidazione del premio. (Sentenza del 15 febbraio 2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto)