Pandemia da COVID-19, illegittimo lo stop al pignoramento della prima casa del debitore

I giudici costituzionali hanno censurato la misura inserita tra quelle mirate a sostenere lavoratori e imprese in piena pandemia

Pandemia da COVID-19, illegittimo lo stop al pignoramento della prima casa del debitore

Illegittimo il provvedimento normativo con cui, in piena pandemia, è stata stabilita, in sostanza, l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare relativo alla casa principale del debitore effettuata nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2020 e il 25 dicembre 2020. Questa, in sintesi, la posizione assunta dalla Corte Costituzionale, chiamata ad esaminare la disposizione normativa – contenuta tra le misure urgenti in materia di tutela della salute e di sostegno ai lavoratori e alle imprese e connesse all’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del COVID-19 – alla luce dei dubbi sollevati dal Tribunale di Treviso e relativi a una presunta irragionevole disparità di trattamento tra i creditori che hanno notificato il pignoramento sull’immobile adibito ad abitazione principale del debitore ed i creditori che invece hanno notificato l’identico pignoramento in una data precedente o successiva a quelle indicate. Per i giudici è singolare, quantomeno, la presenza, nell’arco temporale di sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato, di un intervallo di due mesi in cui al regime della sospensione si aggiunge l’inefficacia degli atti della procedura. Tale sovrapposizione significa, osservano i giudici, inefficacia del pignoramento. Inoltre, è evidente, secondo i giudici, che la norma in esame ha compromesso in via definitiva il diritto al soddisfacimento in sede esecutiva dei creditori chirografari, cioè dei creditori che non vantano cause di prelazione nel soddisfacimento sui beni del debitore. (Sentenza 87 del 4 aprile 2022 della Corte Costituzionale)

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