Pass disabili utilizzabile anche senza comunicare al Comune la targa dell’automobile
Irrilevante il fatto che l’ente locale abbia chiesto una preventiva registrazione del veicolo su una piattaforma online

Legittimo che la persona titolare di un contrassegno temporaneo di parcheggio per disabili lo utilizzi anche in un Comune diverso da quello che ha rilasciato il pass e per percorrere le corsie riservate esclusivamente ai mezzi pubblici. Irrilevante che il fatto che essa non abbia provveduto a registrare preventivamente nel portale del Comune la targa della vettura poi utilizzata. I giudici chiariscono che le norme conferiscono all’invalido un diritto personale di poter circolare su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l’appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile. Di conseguenza, il Comune, che ha il potere regolamentare di riservare determinate strade alla circolazione di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, e ciò al fine di favorire la mobilità urbana, non può subordinare la legittimità della circolazione del disabile all’avere provveduto alla preventiva comunicazione della targa al Comune. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici sottolineano che il cosiddetto contrassegno invalidi, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. E l’esercizio di tale diritto non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale. (Ordinanza 24531 del 9 agosto 2022 Corte di Cassazione)