Patrimonio immobiliare, azienda e flussi di denaro inchiodano l’ex marito: deve versare l’assegno divorzile all’ex moglie

Rilevante anche il fatto che la donna non svolge alcuna attività lavorativa ed è priva di redditi e di beni

Patrimonio immobiliare, azienda e flussi di denaro inchiodano l’ex marito: deve versare l’assegno divorzile all’ex moglie

Il possesso di un consistente patrimonio immobiliare, lo svolgimento di una proficua attività imprenditoriale, le dimensioni dell’azienda e il flusso di denaro transitato sui conti correnti a lui intestati inchiodano l’ex marito e smentiscono i redditi risultanti dalla documentazione fiscale da lui prodotta. Confermato perciò il suo obbligo di versare l’assegno divorzile all’ex moglie e di versare il mantenimento al figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente. Inequivocabile, secondo i giudici, la forte capacità di spesa dell’uomo, coltivatore diretto, titolare di un’impresa individuale, gestisce un’azienda agricola con 3 dipendenti e alcuni lavoratori stagionali, proprietario dei fondi sui quali l’azienda svolge la sua attività, nonché di altri terreni con sovrastanti fabbricati e della casa familiare, e, infine, titolare di due conti correnti. Invece, l’ex moglie non svolge alcuna attività lavorativa, è priva di redditi e di beni e risulta titolare soltanto di un conto corrente e di un libretto di risparmio. (Ordinanza 20452 del 24 giugno 2022 della Corte di Cassazione)

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