Pedone investito, imprudente e colpevole: niente risarcimento
Respinto l’istanza avanzata nei confronti della società assicuratrice. Palese l’imprudenza compiuta dalla persona investita da un’automobile

Priva di fondamento l’azione risarcitoria della persona che è stata sì investita da un’automobile ma ha in sostanza posto i presupposti per il drammatico episodio, avendo deciso di camminare a piedi lungo una strada extraurbana in orario notturno e, per giunta, in assenza di illuminazione. Respinta, quindi, la sua richiesta di ristoro economico avanzata nei confronti del conducente della vettura e della relativa compagnia assicuratrice. I giudici chiariscono che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo che ha investito una persona non preclude l’indagine sull’imprudenza e sulla pericolosità della condotta del pedone investito. E ragionando in questa ottica non può essere trascurato, nella vicenda in esame, il comportamento della persona colpita dall’automobile lungo una strada statale. I dettagli certificati del verbale redatto dagli agenti della Polstrada intervenuti sul luogo dell’episodio sono sufficienti, secondo i giudici, per individuare nella condotta imprudente della persona investita la causa esclusiva dell’incidente. (Ordinanza 26873 del 13 settembre 2022 della Corte di Cassazione)