Peggioramento post intervento per la madre: la figlia ha cinque anni di tempo per l’azione risarcitoria verso la struttura sanitaria
Erroneo l’assunto che i congiunti del paziente danneggiato in ambito sanitario possano fruire del termine prescrizionale decennale correlato alla responsabilità contrattuale medica

Il peggioramento post intervento della madre ha costretto la figlia a prestarle assistenza nelle fasce orarie non coperte dalla badante. Quest’ultima, però, non può ottenere alcun ristoro economico dalla struttura sanitaria se l’azione risarcitoria è tardiva. Fondamentale, in questa ottica, è il riferimento all’applicazione della prescrizione quinquennale. I giudici chiariscono che ci sono a disposizione solo cinque anni di tempo per agire in giudizio contro la struttura sanitaria e chiedere un ristoro economico per il disagio subito a causa dei problemi di salute riportati dalla familiare. I magistrati pongono in rilievo che a fronte di una pretesa risarcitoria fondata sull’aggravamento dell’invalidità della madre – aggravamento collocato nel settembre del 2006 – che viene indicato come conseguente ai postumi residuati dall’intervento chirurgico (risalente a data anteriore al 2001), la figlia aveva la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di Appello pronunciata fra la madre e la struttura ospedaliera. In sostanza, l’accoglimento della pretesa dalla figlia non era condizionato alla preventiva affermazione definitiva della responsabilità della struttura sanitaria, e comunque, annotano i giudici, già dal settembre del 2006 la figlia disponeva di tutti gli elementi necessari per esercitare il proprio diritto al risarcimento. Erroneo l’assunto che i congiunti del paziente danneggiato in ambito sanitario possano fruire del termine prescrizionale decennale correlato alla responsabilità contrattuale medica. (Ordinanza 14471 del 6 maggio 2022 della Corte di Cassazione)