Persona aggredita da cani randagi: tocca all’Azienda sanitaria dare prova di avere approntato un adeguato servizio di recupero degli animali
Possibile per il soggetto che è stato ferito da cani randagi ottenere un adeguato ristoro economico

Risarcimento possibile per la persona aggredita e ferita da due cani randagi. Fondamentale però accertare che il servizio di recupero degli animali non era operativo, e cioè era rimasto solo sulla carta, oppure ha funzionato male in quella specifica occasione, ignorando precise segnalazioni in merito alla presenza di animali liberi e pericolosi. Destinataria della richiesta di ristoro economico è l’Azienda sanitaria locale, a cui è affidato il servizio di recupero dei cani randagi. Il protagonista della vicenda è stato assalito da due cani randagi di grossa taglia e ha riportato serie lesioni. E i giudici osservano che la normativa regionale sancisce che la funzione tipica dell’obbligo giuridico di recupero dei cani randagi è a carico dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali ed è mirata a prevenire eventi dannosi, come l’aggressione ai danni di una persona, per l’appunto. Di conseguenza, a fronte della richiesta di risarcimento avanzata dalla persona ferita da cani randagi, tocca all’Azienda sanitaria dimostrare di avere approntato davvero un servizio organizzato per il recupero dei cani randagi. (Ordinanza 9621 del 24 marzo 2022 della Corte di Cassazione)