Piano del consumatore, procedura estinta con la rinuncia unilaterale del proponente
Fondamentale che la rinuncia arrivi prima dell’omologazione del piano da parte del giudice. Non necessario, invece, il consenso dei creditori

I paletti fissati dai giudici in tema di rinuncia alla domanda di concordato preventivo sono applicabili anche alla procedura di piano del consumatore, ed anche alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore che sostituisce la procedura di piano del consumatore per tutti i ricorsi iscritti a ruolo a decorrere dalla data del 15 luglio 2022. In sostanza, bisogna identificare la proposta del piano del consumatore quale atto formalmente processuale avente contenuto sostanziale di atto negoziale ed in specie di atto giuridico unilaterale volto alla composizione della situazione di crisi od insolvenza del debitore – tramite il pagamento dilazionato dei creditori ad estinzione definitiva delle rispettive posizioni creditorie – ma improduttivo di effetti vincolanti per il proponente e pertanto rinunciabile dal proponente sino alla data dell’omologazione. Diversamente, la proposta del piano del consumatore non può essere identificata quale proposta contrattuale, poiché la disciplina di questa procedura prevede l’omologazione del piano conforme a tutti i requisiti previsti dalla legge, rimanendo irrilevante l’eventuale consenso o dissenso manifestato dai creditori rispetto al contenuto del piano del consumatore. Di conseguenza, va dichiarata estinta la procedura nel caso in cui intervenga la rinuncia unilaterale del proponente, però prima dell’omologazione del piano da parte del giudice, e senza il consenso dei creditori sino all’eventuale omologazione. (Ordinanza dell’11 agosto 2022 del Tribunale di La Spezia)